IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
secondo cui le amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici  ivi  compresi
quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  possono  procedere,  per
l'anno 2014, ad assunzioni di personale  a  tempo  indeterminato  nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale  di
ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facolta' ad  assumere
e' fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60  per
cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per
cento a decorrere dall'anno 2018.  Ai  Corpi  di  polizia,  al  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco,  al  comparto  della  scuola  e  alle
universita' si applica la normativa di settore; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  nonche'  il
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; 
  Visto l'art. 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  e
successive   modificazioni   ed   integrazioni,   secondo   cui    le
amministrazioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli  anni  2016,  2017  e
2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato  di  qualifica
non  dirigenziale  nel  limite  di  un   contingente   di   personale
corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari  al
25 per  cento  di  quella  relativa  al  medesimo  personale  cessato
nell'anno precedente; 
  Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
e l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui le
assunzioni sono autorizzate con il decreto  e  le  procedure  di  cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla
base della programmazione  del  fabbisogno,  corredata  da  analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e  delle
conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e
dei correlati oneri. A decorrere  dall'anno  2014  e'  consentito  il
cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco  temporale
non superiore a tre  anni,  nel  rispetto  della  programmazione  del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'art. 35,  comma  4,
secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
autorizzati  l'avvio  delle  procedure  concorsuali  e  le   relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche  ad
ordinamento  autonomo,  delle  agenzie  e  degli  enti  pubblici  non
economici; 
  Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed in  particolare  l'art.
1, comma 368, che ha apportato modifiche all'art.  4,  comma  4,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, prevedendo che l'efficacia delle
graduatorie  dei   concorsi   pubblici   per   assunzioni   a   tempo
indeterminato, vigenti alla data di entrata in  vigore  del  predetto
decreto-legge, relative alle  amministrazioni  pubbliche  soggette  a
limitazioni delle assunzioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2017; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge  30  dicembre  2016,  n.
244, convertito nella legge 27 febbraio  2017,  n.  19,  secondo  cui
l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni  a
tempo indeterminato, approvate successivamente alla data  di  entrata
in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,  relative  alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, e'
prorogata al 31 dicembre 2017, ferma restando la vigenza delle stesse
fino alla completa  assunzione  dei  vincitori  e,  per  gli  idonei,
l'eventuale termine di maggior  durata  della  graduatoria  ai  sensi
dell'art. 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165; 
  Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, secondo
cui  per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad   ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli  enti  di
ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove  procedure  concorsuali,
ai sensi dell'art. 35, comma 4,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  e'  subordinata  alla
verifica: a)  dell'avvenuta  immissione  in  servizio,  nella  stessa
amministrazione,  di  tutti  i  vincitori  collocati  nelle   proprie
graduatorie vigenti di  concorsi  pubblici  per  assunzioni  a  tempo
indeterminato  per  qualsiasi   qualifica,   salve   comprovate   non
temporanee  necessita'  organizzative  adeguatamente   motivate;   b)
dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle
proprie graduatorie vigenti e approvate  a  partire  dal  1°  gennaio
2007, relative alle  professionalita'  necessarie  anche  secondo  un
criterio di equivalenza; 
  Visto l'art. 4, comma 3-quinquies, del  decreto-legge  n.  101  del
2013, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio  2014,  il  reclutamento
dei  dirigenti  e  delle  figure  professionali  comuni  a  tutte  le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  si
svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di
imparzialita', trasparenza e buon andamento. I  concorsi  unici  sono
organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza   pubblica,   anche   avvalendosi   della   Commissione   per
l'attuazione  del  progetto  di  riqualificazione   delle   pubbliche
amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25 luglio  1994,
previa  ricognizione  del  fabbisogno   presso   le   amministrazioni
interessate, nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari  in  materia  di
assunzioni a tempo indeterminato; 
  Visto l'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.
192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.
11, come modificato dall'art. 1, comma 398, della legge  28  dicembre
2015, n. 208; 
  Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125,
secondo cui il personale delle province che alla data di  entrata  in
vigore del medesimo decreto-legge si trova in posizione di comando  o
distacco o altri istituti comunque denominati presso  altra  pubblica
amministrazione, e'  trasferito,  previo  consenso  dell'interessato,
presso l'amministrazione dove presta servizio, a  condizione  che  ci
sia capienza nella dotazione organica  e  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti
garantita la  sostenibilita'  finanziaria  a  regime  della  relativa
spesa; 
  Visto l'art. 1, comma 133, della legge  13  luglio  2015,  n.  107,
secondo cui il personale docente, educativo, amministrativo,  tecnico
o ausiliario in posizione di comando, distacco  o  fuori  ruolo  alla
data di entrata in vigore della presente  legge,  sulla  base  di  un
provvedimento formale adottato ai sensi della normativa vigente, puo'
transitare,  a  seguito  di  una  procedura  comparativa,  nei  ruoli
dell'amministrazione di destinazione, di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165,  previa  valutazione  delle
esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione  medesima  e
nel  limite  delle  facolta'  assunzionali,  fermo  restando   quanto
disposto dall'art. 1, comma 330, della legge  23  dicembre  2014,  n.
190; 
  Visto l'art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo  n.  165  del
2001, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  secondo  cui  il
trasferimento in mobilita' e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con  inquadramento  nell'area  funzionale   e   posizione   economica
corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le  amministrazioni  di
provenienza e puo' essere disposto anche se la vacanza  sia  presente
in area diversa da quella di inquadramento assicurando la  necessaria
neutralita' finanziaria; 
  Visto l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre  2016,
n. 219 con il quale si dispone che «Le camere di commercio, all'esito
del piano complessivo di razionalizzazione organizzativa  di  cui  al
comma 3, comunicano l'elenco dell'eventuale personale in soprannumero
al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e al Ministero dello  sviluppo  economico.  Il
suddetto personale soprannumerario e' ricollocato, nel rispetto delle
modalita' e dei criteri definiti dal decreto adottato  in  attuazione
dell'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con  le
procedure di cui al comma 7, a  valere  sul  dieci  per  cento  delle
facolta' di assunzione previste dalla normativa vigente per gli  anni
2017 e 2018. Qualora il personale soprannumerario  ecceda  la  soglia
prevista dal periodo precedente, la stessa puo' essere  rideterminata
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, al fine si assicurare le  esigenze  di
ricollocamento  dello  stesso  personale  presso  le  Amministrazioni
interessate»; 
  Ritenuto, al fine di garantire l'eventuale mobilita' del  personale
dipendente a tempo indeterminato delle Camere di  commercio,  che  le
amministrazioni di cui al presente provvedimento potranno  utilizzare
la prevista percentuale del 10% sulle cessazioni del  2016  -  budget
2017, solo previa autorizzazione  da  parte  del  Dipartimento  della
funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.
L'autorizzazione sara' concessa dopo aver acquisito ogni informazione
utile in merito all'elenco dell'eventuale personale  in  soprannumero
delle Camere  di  commercio,  valutando  anche  la  possibilita',  in
relazione alla consistenza dei soprannumerari comunicati e in caso di
sufficiente  capienza,  di  imputare  il  necessario  importo   sulle
cessazioni del 2017 - budget 2018,  eventualmente  in  aggiunta  alla
prevista percentuale del 10% relativa a quest'ultimo budget; 
  Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge  30  dicembre  2016,  n.
244,  che  ha  apportato  modifiche  all'art.   1,   comma   2,   del
decreto-legge   31   dicembre   2014,   n.   192,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  27  febbraio  2015,  n.  11,  prevedendo
conseguentemente che, fermo restando  quanto  previsto  dall'art.  1,
comma 227, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  il  termine  per
procedere  alle  assunzioni  di  personale  a  tempo   indeterminato,
relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014  e  2015,
previste dall'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno  2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
114, e dall'art. 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre
2017 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste,  possono
essere concesse entro il 31 dicembre 2017; 
  Visto l'art. 35, comma 3-bis, del decreto legislativo  n.  165  del
2001, e successive modificazioni ed integrazioni,  il  quale  dispone
che «Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della  programmazione
triennale del fabbisogno, nonche' del limite massimo complessivo  del
50 per cento delle risorse finanziarie  disponibili  ai  sensi  della
normativa vigente in materia di  assunzioni  ovvero  di  contenimento
della spesa di personale,  secondo  i  rispettivi  regimi  limitativi
fissati dai documenti di finanza pubblica e, per  le  amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui al  comma  4,
possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico: 
  a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40  per  cento  di
quelli  banditi,  a  favore  dei  titolari  di  rapporto  di   lavoro
subordinato a tempo determinato che, alla data di  pubblicazione  dei
bandi, hanno maturato almeno tre anni  di  servizio  alle  dipendenze
dell'amministrazione che emana il bando; 
  b) per titoli ed esami, finalizzati  a  valorizzare,  con  apposito
punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale  di  cui
alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione  del  bando,
hanno maturato almeno tre anni  di  contratto  di  lavoro  flessibile
nell'amministrazione che emana il bando»; 
  Visto l'art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 101 del 2013, secondo
il quale a decorrere dalla data di entrata del medesimo decreto-legge
e fino al 31 dicembre 2016, termine poi prorogato al 31 dicembre 2018
dall'art. 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, «al fine
di  favorire  una  maggiore  e  piu'   ampia   valorizzazione   della
professionalita' acquisita dal personale con contratto  di  lavoro  a
tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei  contratti  a
termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire,  nel  rispetto
del limite finanziario fissato dall'art. 35, comma 3-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia  dell'adeguato  accesso
dall'esterno,  nonche'  dei  vincoli  assunzionali   previsti   dalla
legislazione vigente e, per le  amministrazioni  interessate,  previo
espletamento della procedura di cui all'art. 35, comma 4, del decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,
procedure concorsuali, per titoli ed esami, per  assunzioni  a  tempo
indeterminato di personale non dirigenziale riservate  esclusivamente
a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 1,  commi
519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'art. 3,  comma
90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' a favore di  coloro
che alla  data  di  pubblicazione  della  legge  di  conversione  del
presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre
anni  di  servizio  con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il  bando,
con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso  uffici  di
diretta  collaborazione  degli  organi  politici.  Il  personale  non
dirigenziale delle province, in possesso  dei  requisiti  di  cui  al
primo periodo, puo' partecipare ad una procedura selettiva di cui  al
presente  comma  indetta  da  un'amministrazione  avente   sede   nel
territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione.
Le procedure selettive  di  cui  al  presente  comma  possono  essere
avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative  agli  anni
2013, 2014, 2015  e  2016,  anche  complessivamente  considerate,  in
misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di  cui
all'art. 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165. Le graduatorie definite in esito alle  medesime  procedure  sono
utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere  sulle
predette risorse»; 
  Visto l'art. 4, comma 9-ter, del citato decreto-legge  n.  101  del
2013 secondo  cui  «Per  assicurare  il  mantenimento  dei  necessari
standard di funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno, anche in
relazione  ai  peculiari  compiti  in  materia  di  immigrazione,  il
Ministero dell'interno e' autorizzato a bandire procedure concorsuali
riservate al personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi
4  e  5  dell'art.  4  del  decreto-legge  21  maggio  2013,  n.  54,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, nel
rispetto dei requisiti soggettivi di cui  al  comma  6  del  presente
articolo. Fino al completamento della  procedura  assunzionale,  alla
quale si applica il limite del 50 per cento delle risorse finanziarie
disponibili, sulla base delle facolta'  assunzionali  previste  dalla
legislazione vigente, e' autorizzata la proroga dei contratti a tempo
determinato relativi allo stesso  personale  nei  limiti  numerici  e
finanziari individuati con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro  il  30
novembre di ciascun anno. All'onere relativo alle predette  proroghe,
nel limite massimo di 20 milioni di euro annui, si provvede  mediante
utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'art.  18,  comma  1,
lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che sono annualmente
riassegnate ai pertinenti capitoli  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno»; 
  Visto l'art. 1, comma 426 della legge n. 190 del 2014  secondo  cui
«In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine
del 31 dicembre 2016, previsto dall'art. 4,  commi  6,  8  e  9,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,  per  le  finalita'  volte  al
superamento del precariato, e' prorogato al  31  dicembre  2018,  con
possibilita' di utilizzo, nei limiti previsti dal  predetto  art.  4,
per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per  le  assunzioni  e  delle
graduatorie  che  derivano  dalle  procedure  speciali.   Fino   alla
conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'art. 1,
comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le  regioni  possono
procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato  interessati
alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto
dei vincoli previsti dall'art. 1, comma 557, della legge 27  dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso  nel  rispetto
degli obiettivi di finanza pubblica»; 
  Visto l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
il quale dispone che «La Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato
operano annualmente un monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e
dei livelli  occupazionali  che  si  determinano  per  effetto  delle
disposizioni dei commi 1 e 2. Nel caso in  cui  dal  monitoraggio  si
rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli  obiettivi
e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono   adottate   misure
correttive volte a neutralizzare l'incidenza del  maturato  economico
del personale cessato nel calcolo delle economie  da  destinare  alle
assunzioni previste dal regime vigente»; 
  Visto il decreto interministeriale in data 12 luglio 2017  adottato
a seguito del monitoraggio previsto dal succitato art.  3,  comma  4,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,  recante  misure  correttive
volte  a  neutralizzare  l'incidenza  del  maturato   economico   del
personale cessato  nel  calcolo  delle  economie  da  destinare  alle
assunzioni del personale in regime di diritto pubblico del  Consiglio
di Stato, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato; 
  Visto il decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  149  recante
«Disposizioni  per  la   razionalizzazione   e   la   semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183» ed in particolare
l'art.  1  che  prevede  l'istituzione  dell'Agenzia  unica  per   le
ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato  nazionale  del  lavoro»
(I.N.L.); 
  Visto l'art. 6, comma 2, del citato decreto legislativo n. 149  del
2015 secondo il quale  «La  dotazione  organica  dell'Ispettorato  e'
ridotta in misura corrispondente alle cessazioni del personale  delle
aree funzionali, appartenente ai profili amministrativi,  proveniente
dalle Direzioni  interregionali  e  territoriali  del  Ministero  del
lavoro e  delle  politiche  sociali  che  avverranno  successivamente
all'entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 5, comma 1  e  fino
al 31 dicembre 2016. Le  risorse  derivanti  dalle  economie  per  le
cessazioni dal servizio relative agli  anni  2015  e  2016  non  sono
utilizzabili ai fini della determinazione del  budget  di  assunzioni
previsto dalle vigenti disposizioni  in  materia  di  assunzioni  ed,
inoltre,  sono  contestualmente  ridotti  i  relativi  fondi  per  il
trattamento accessorio»; 
  Considerato che, a fronte  del  succitato  art.  6,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 149  del  2015,  le  risorse  derivanti  dalle
economie per le cessazioni dal servizio relative  agli  anni  2015  e
2016  del  personale  con  qualifica  dirigenziale  e  con  qualifica
ispettiva sono utilizzabili ai fini della determinazione  del  budget
per le assunzioni da parte delle amministrazioni interessate; 
  Vista la nota del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali
dell'8 settembre 2017, n.  6733  con  la  quale  si  precisa  che  le
cessazioni dal servizio relative  all'anno  2016  del  personale  con
qualifica dirigenziale e con qualifica ispettiva  che,  in  relazione
alle funzioni svolte, era destinato al transito nella  nuova  Agenzia
per effetto del decreto legislativo n. 149  del  2015,  non  verranno
utilizzate dal predetto Ministero; 
  Considerato che, in relazione al  riordino  previsto  dalla  citata
normativa, le cessazioni dell'anno 2016  del  personale  che,  tenuto
conto delle funzioni svolte, era destinato al  transito  nella  nuova
Agenzia,  possono,  quindi,   essere   utilizzate   dall'I.N.L.   con
esclusione di quelle rese indisponibili dalla legge; 
  Visto l'art. 1, comma 216, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208
secondo cui «Nell'ottica di  favorire  il  ricambio  generazionale  e
l'immissione nella pubblica amministrazione  di  personale  altamente
qualificato,  oltre  al  reclutamento  di  professori  e  ricercatori
previsto dai commi da 207 a 212 e dai  commi  da  247  a  252  e  dei
dirigenti vincitori di procedure selettive gia' gestite dalla  Scuola
nazionale dell'amministrazione (SNA), le  facolta'  assunzionali  nel
triennio   2016-2018   delle   amministrazioni   dello   Stato   sono
prioritariamente finalizzate all'assunzione  di  cinquanta  dirigenti
mediante  apposita  procedura  selettiva  gestita  dalla  SNA  e   di
cinquanta unita' nei profili  iniziali  della  carriera  prefettizia,
nonche' di dieci avvocati  dello  Stato  e  dieci  procuratori  dello
Stato. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta  del  Ministro  per  la  semplificazione   e   la   pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono individuati i criteri della procedura selettiva e della
ripartizione  tra  le  amministrazioni  interessate   del   personale
dirigenziale»; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 17  febbraio  2017,  n.
13, convertito dalla legge 13 aprile 2017, n. 46  che  ha  modificato
l'art.  6,  comma  6,  primo  periodo,  del  decreto  legislativo  28
settembre 2012, n. 178, sostituendo le parole «secondo  periodo»  con
le parole «terzo periodo»; 
  Considerato che, in virtu' della modifica al citato art.  6,  comma
6, del decreto legislativo n. 178 del 2012,  apportata  dal  predetto
decreto-legge n. 13 del 2017, al personale della  CRI,  collocato  in
mobilita', ai sensi del l'art. 7, comma 2-bis, del  decreto-legge  31
dicembre 2014, n. 192, in altre amministrazioni pubbliche continua ad
essere corrisposta la differenza  tra  il  trattamento  economico  in
godimento, limitatamente a quello fondamentale ed  accessorio  avente
natura fissa e continuativa, e il trattamento dell'amministrazione di
destinazione, come assegno  ad  personam  riassorbibile  in  caso  di
adeguamenti  retributivi  e  di  riconoscimento  degli  istituti  del
trattamento economico  determinati  dalla  contrattazione  collettiva
correlati ad obiettivi; 
  Viste le richieste e  le  note  integrative  delle  amministrazioni
destinatarie del presente provvedimento; 
  Tenuto conto con riferimento alle facolta' di  assunzione  per  gli
anni 2015 e 2016, derivanti dalle  cessazioni  rispettivamente  degli
anni 2014  e  2015,  lo  stato  di  avanzamento  delle  procedure  di
ricollocazione del personale soprannumerario dagli enti di area vasta
e dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana; 
  Visto  l'esito  positivo  dell'istruttoria  svolta  sulle  predette
richieste; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  26
gennaio 2017, che dispone la delega di funzioni al  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione on. le  dott.ssa  Maria
Anna Madia; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                           Corte dei conti 
 
  1.  La  Corte  dei  conti  e'  autorizzata  ad   indire   procedure
concorsuali e ad assumere a  tempo  indeterminato,  sulle  cessazioni
dell'anno 2015 - budget 2016 e  sulle  cessazioni  dell'anno  2016  -
budget 2017, unita' di personale con la qualifica di Referendari come
da Tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del  presente
provvedimento. Resta fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 3,  del
decreto-legge n. 101 del 2013. 
  2.  La  Corte  dei  conti  e'  autorizzata  ad  assumere  a   tempo
indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2016 - budget  2017  unita'
di personale  non  dirigenziale  come  da  Tabella  1  allegata,  che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.